Stati di emergenza meteo-idro

  

È l’importo segnalato dalla Regione colpita dall’evento calamitoso al Governo – attraverso il Dipartimento della protezione civile - per la richiesta dello stato di emergenza. L’importo è finalizzato alla copertura delle spese per gli interventi urgenti (soccorso e assistenza alla popolazione; ripristino della funzionalità di servizi e reti; interventi per la riduzione del rischio), ed è comprensivo della prima stima dei danni.

Fanno riferimento all’articolo 5 comma 2 della legge n. 225/1992. La voce a) si riferisce alle spese necessarie a organizzare e prestare i servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento; la voce b) comprende le spese per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili; la voce c) si riferisce invece agli importi per la realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità. Infine, nella voce d) viene riportata una prima stima dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio.

Perché il dato è stato comunicato in forma aggregata dalla Regione.

Il Dipartimento della Protezione Civile prende in considerazione l’importo richiesto dalla Regione per realizzare i primi interventi urgenti, importo che include anche una prima stima dei danni subiti. Avvia quindi un’attività istruttoria ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri: organizza sopralluoghi per la verifica dei presupposti necessari alla richiesta dello stato di emergenza e definisce il quantitativo di risorse sufficiente a coprire le spese di prima emergenza. Per il ristoro dei danni si rimanda alla ricognizione puntuale dei fabbisogni affidata ai Commissari delegati. Questa procedura, a fronte di risorse disponibili limitate, si prefigge di garantire una ripartizione equa tra i territori interessati dalle emergenze nel corso dell’anno. L’importo così determinato viene proposto dal Dipartimento al Presidente del Consiglio dei Ministri. È poi il Consiglio dei Ministri a individuare le risorse finanziarie disponibili.

No. Si riferisce solamente alle risorse che vengono dal Fondo per le emergenze nazionali. Allo stanziamento in delibera possono aggiungersi ulteriori finanziamenti non gestiti direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile (fondi regionali, ulteriori fondi statali che non provengono dal fondo per le emergenze nazionali, fondi europei).

Perché contiene anche una prima stima dei danni che non viene considerata nella delibera di dichiarazione dello stato di emergenza. La ricognizione dei fabbisogni per il ripristino di strutture e infrastrutture e per il ristoro dei danni viene affidata infatti al Commissario delegato in una fase successiva. Inoltre, a fronte di risorse economiche limitate disponibili annualmente sul Fondo delle emergenze nazionali, la procedura per garantire un’equa ripartizione tra i territori interessati dalle emergenze consiste nel cercare di coprire le voci di spesa relative a: soccorso e assistenza alla popolazione (a), ripristino della funzionalità di servizi e reti (b) e, in parte, interventi di riduzione del rischio (c). Questo importo corrisponde circa al 20% di quanto segnalato dalla Regione.

Il trasferimento al Commissario delegato non avviene in un’unica soluzione. Il primo stanziamento, solitamente pari al 50% del totale, viene erogato dopo l’apertura della contabilità speciale e l’approvazione del piano degli interventi. I tempi dei successivi trasferimenti dipendono dalla disponibilità di cassa del Fondo per le emergenze nazionali e dal numero degli eventi calamitosi che possono colpire il territorio nello stesso periodo.

Viene nominato con la prima ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza. Predispone, sulla base delle risorse disponibili, il piano degli interventi, da sottoporre all’approvazione del Capo Dipartimento della Protezione Civile. A lui è intestata la contabilità speciale. Il Commissario delegato è anche il soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, e alle attività economiche e produttive.

Il piano contiene sia gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza per rimuovere le situazioni di rischio ed assicurare l’assistenza e il ricovero delle popolazioni colpite, sia le attività ancora necessarie per mettere in sicurezza le aree interessate dagli eventi calamitosi e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Inoltre individua i comuni danneggiati.

È la contabilità intestata al Commissario delegato presso la Banca d’Italia. Viene aperta nelle Sezioni provinciali di Tesoreria, per assicurare una gestione separata delle risorse necessarie a superare l’emergenza. Sulla contabilità speciale il Dipartimento della Protezione Civile trasferisce le risorse stanziate attingendo dal Fondo per le emergenze nazionali. Si tratta di fondi non soggetti a pignoramento ed esclusi dal patto di stabilità. La contabilità speciale potrebbe rimanere aperta anche dopo la scadenza dello stato di emergenza per consentire la conclusione degli interventi avviati e quindi la gestione dei fondi potrebbe non essere conclusa.

E’ la quantificazione dei danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive, che il Commissario delegato svolge a seguito di un evento calamitoso per il quale è stata necessaria la dichiarazione dello stato di emergenza. Sulla base di questa ricognizione, con una nuova delibera del Consiglio dei Ministri, possono essere stanziate specifiche risorse per le attività di ripristino e di ristoro dei danni.

La ricognizione puntuale dei fabbisogni viene fatta dal Commissario delegato in una seconda fase rispetto all’emergenza, secondo quanto stabilito dal decreto-legge n. 93/2013, convertito dalla legge n. 119/2013.

Il Commissario delegato opera sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti e inviate alla Regione, e secondo la procedura definita nell’allegato tecnico alla prima ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative al patrimonio pubblico e privato, e alle attività economiche e produttive.

L’importo segnalato dalla Regione si riferisce alle spese necessarie a far fronte ai primi interventi urgenti e comprende solo una prima stima dei danni. La ricognizione dei fabbisogni viene effettuata dal Commissario delegato sulla base della procedura contenuta nell’allegato tecnico alla prima ordinanza (togliere collegamento ipertestuale) del Capo Dipartimento della Protezione Civile. Fa riferimento ai danni al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive, con l’obiettivo del ripristino di strutture e infrastrutture e del ristoro dei danni.

Perché i Commissari, per diverse ragioni connesse con l’espletamento della loro attività, non hanno ancora realizzato la ricognizione. Tale situazione si è determinata anche perché ad oggi per nessuna delle emergenze dichiarate da maggio 2013 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stanziamento di ulteriori specifiche risorse per le attività di ripristino e di ristoro dei danni.

Fanno riferimento alla procedura di ricognizione dei fabbisogni definita nell’allegato tecnico alla prima ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, a seguito della dichiarazione di uno stato di emergenza. Riguardano la ricognizione dei fabbisogni riferiti a: a)patrimonio pubblico, b)patrimonio privato, c) attività produttive.